PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione).

      1. La presente legge reca norme finalizzate a consentire l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione per coloro i quali, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, sono impossibilitati a recarsi al seggio elettorale per uno dei seguenti motivi:

          a) il giorno delle elezioni si trovano fuori dalla loro circoscrizione elettorale;

          b) hanno spostato la propria residenza in un'altra circoscrizione elettorale e non sono stati ancora registrati nelle liste elettorali della nuova circoscrizione;

          c) non possono raggiungere il seggio elettorale a causa di impegni professionali o a causa dell'età avanzata.

      2. Per le operazioni inerenti lo svolgimento del voto per corrispondenza in occasione delle prime consultazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede ad adottare, con proprio decreto, un apposito regolamento recante le modalità e le procedure per consentire tale modalità di voto.

Art. 2.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione della Camera dei deputati).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e

 

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successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Presso ciascun comune in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è istituita una sezione elettorale speciale nella quale si procede allo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza, ad eccezione della circoscrizione Trentino-Alto Adige dove è istituita una sezione speciale per il voto per corrispondenza anche nel comune di Bolzano. L'istituzione della sezione elettorale speciale avviene ai sensi del presente comma e degli articoli da 35 a 41. Le operazioni di scrutinio avvengono contestualmente e con le stesse modalità previste per gli altri uffici elettorali delle sezioni circoscrizionali.
      Ai fini del voto per corrispondenza previsto dal secondo comma del presente articolo, e in conformità a quanto disposto dall'articolo 55-bis, comma 4, una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore l'introduce nella busta insieme al certificato elettorale sul quale deve essere apposta nell'apposito spazio la firma dell'elettore, sigilla la busta, la inserisce nella busta affrancata e la spedisce all'ufficio elettorale del comune competente non oltre il giorno antecedente l'apertura degli uffici elettorali della sezione speciale appositamente istituita ai sensi del citato secondo comma. Le schede e le buste non devono recare alcun segno di riconoscimento e sono custodite nella medesima sezione speciale»;

          b) al primo comma dell'articolo 55 le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;

          c) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

      «Art. 55-bis. - (Voto per corrispondenza). - 1. Per i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali nazionali è ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia, in occasione di elezioni dei membri della Camera dei deputati.

 

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      2. Gli elettori che intendono votare per corrispondenza danno comunicazione con apposita dichiarazione all'ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della votazione. La dichiarazione deve contenere l'indirizzo completo della dimora presso la quale intendono ricevere il plico sigillato contenente il certificato elettorale e la scheda o le schede elettorali, allegando anche una copia della tessera elettorale.
      3. L'ufficio elettorale del comune competente, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, provvede a iscrivere i nomi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza in apposite liste elettorali, provvedendo alla contestuale cancellazione di tali elettori dalle liste degli aventi diritto al voto del medesimo comune e il sindaco provvede a consegnarne una copia autentica al presidente dell'ufficio elettorale della sezione speciale, istituita ai sensi del secondo comma dell'articolo 34, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni. Contestualmente alle liste elettorali il presidente dell'ufficio elettorale consegna anche i plichi sigillati contenenti i voti per corrispondenza pervenuti entro il giorno antecedente l'apertura degli uffici elettorali.
      4. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero dell'interno, gli uffici centrali circoscrizionali provvedono alla stampa del materiale da inserire nel plico da inviare agli elettori. Il plico, contenente la scheda o le schede elettorali e la relativa busta nonché una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio centrale circoscrizionale competente, deve essere inviato non oltre il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione del Senato della Repubblica).

      1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato

 

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della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 13-bis. - (Voto per corrispondenza). - 1. Per l'elezione dei senatori è ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia.
      2. Presso ciascun capoluogo di regione in cui è costituito l'ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7 è altresì istituito un ufficio elettorale speciale per lo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza, fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige dove sono costituiti due uffici elettorali speciali preposti allo scrutinio dei voti per corrispondenza, uno in provincia di Trento e l'altro in provincia di Bolzano.
      3. Per le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione dell'elezione dei senatori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 55-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione della Camera dei deputati».

Art. 4.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

      1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «È ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia.
      Per lo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza ai sensi del terzo comma è istituito l'ufficio elettorale di sezione speciale in ogni regione compresa in ciascuna circoscrizione elettorale di cui alla tabella

 

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A allegata alla presente legge, ad eccezione della circoscrizione Trentino-Alto Adige, dove è istituita una sezione speciale per il voto per corrispondenza anche nel comune di Bolzano».

          b) al titolo IV, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

      «Art. 16-bis. - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 si applicano, in quanto compatibili, anche agli uffici elettorali di sezione speciale istituiti ai sensi dell'articolo 14, quarto comma, in ogni regione compresa nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla presente legge, competenti per le operazioni inerenti allo scrutinio dei voti per corrispondenza.
      2. Per le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 55-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in materia di voto per corrispondenza per la elezione della Camera dei deputati».

Art. 5.
(Disposizioni in materia di voto per corrispondenza in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione).

      1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Per i referendum è ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia»;

          b) dopo il primo comma dell'articolo 19 è inserito il seguente:

      «Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche all'Ufficio di sezione speciale per il referendum che ha il compito

 

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di espletare le operazioni di scrutinio dei voti espressi per corrispondenza. Per le modalità e i tempi per l'espressione del voto per corrispondenza in occasione dei referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 55-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione della Camera dei deputati».

      2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Gli uffici elettorali dei comuni di ciascuna regione, entro il 10 aprile e il 10 ottobre del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono a istituire una sezione elettorale speciale, a livello regionale, alla quale far confluire i voti per corrispondenza in occasione delle consultazioni per i referendum.
      Le modalità del voto per corrispondenza di cui al secondo comma del presente articolo sono disciplinate dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 36»;

          b) all'articolo 36 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Gli elettori che sono impossibilitati a recarsi al seggio il giorno prefissato per le consultazioni referendarie inviano al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto per corrispondenza, indicando l'indirizzo completo della dimora presso cui intendono ricevere il plico sigillato contenente la scheda elettorale e allegando alla dichiarazione una copia della tessera elettorale.

 

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      Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al quarto comma del presente articolo, provvede a iscrivere i nomi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza in un apposito elenco che è consegnato, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente della sezione speciale del comune, appositamente istituita ai sensi del secondo comma dell'articolo 35, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della medesima sezione speciale.
      Le schede di cui al quarto comma devono pervenire in busta sigillata entro il giorno antecedente le elezioni e sono custodite nella sezione speciale di cui al quinto comma».

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nel capitolo 3020 dell'unità previsionale di base 4.1.5.3 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.